Code of ethics

(Pursuant to Italian Legislative Decree No. 231/01)

Available just in Italian.

Introduzione

Con il presente Codice Etico, Vehicle Service Italy S.r.l. (di seguito denominata anche “Azienda” o “Società”) intende formalmente adottare principi di legittimità, trasparenza e verificabilità cui improntare la propria condotta. Tale impegno è diretto a determinare importanti riflessi sul piano della reputazione aziendale, al fine di essere pubblicamente riconosciuta come “impresa” responsabile ed affidabile, valore che la Società considera fondamentale per il proprio successo e per la promozione della propria immagine. 

Il presente Codice Etico recepisce e, ove possibile, integra il “Codice di Condotta e Etica Aziendale” emesso da Dover Corporation. 

Campo di applicazione 

II Codice Etico è vincolante, senza eccezione alcuna, per tutti gli esponenti aziendali (amministratori, sindaci revisori, dirigenti ed altri dipendenti) e collaboratori esterni (consulenti, revisori contabili, agenti, ecc.) della Società, che ne costituiscono, quindi, i destinatari. La Società richiede anche ai principali fornitori, appaltatori, subappaltatori, partners d’affari, nonché a tutti coloro che, direttamente o indirettamente intrattengono rapporti di qualsiasi genere con essa, una condotta in linea con i principi contenuti nel presente Codice Etico. 

Capitolo I

Principi generali

  1. La Società si conforma nella condotta delle proprie attività ai principi di onestàtrasparenza, e buona fede rispetto ai clienti, agli esponenti aziendali, ai collaboratori esterni, agli azionisti, ai partners commerciali e finanziari, nonché nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti od enti con i quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività. 
  2. La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti nei paesi in cui essa opera, purché non in contrasto con i principi di ordine pubblico internazionale vigenti in Italia. 
  3. I rapporti con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, partners, concorrenti, mezzi di comunicazione, mercato) devono essere improntati ad onestà correttezza. Sono proibiti comportamenti collusivi, pratiche di corruzione, favori illegittimi, pressioni e sollecitazioni verso terzi al fine di ottenere vantaggi personali e di carriera per sé o altri. La Società non instaura né prosegue rapporti di affari con chiunque non accetti di rispettare i principi del presente Codice Etico. 
  4. Gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni costituiscono un fattore determinante per lo sviluppo ed il successo dell’impresa. La professionalità e la motivazione dei dipendenti sono fattori essenziali per il perseguimento degli obiettivi aziendali. Per questi motivi, la Società è impegnata a sviluppare le competenze ed a stimolare le capacità e le potenzialità dei propri dipendenti, anche con riferimento al rispetto delle leggi. La Società si impegna ad una condotta corretta ed imparziale offrendo pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione, garantendo, altresì, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e delle convinzioni ed opinioni personali di ciascuno. 
  5. Gli esponenti aziendali e tutti i collaboratori esterni della Società, quali destinatari del presente Codice Etico, devono attenersi ai principi nello stesso contenuti, e ad osservare le leggi, le procedure aziendali, e le disposizioni interne. In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Società può giustificare un comportamento in violazione o in difformità di tali disposizioni e procedure. 
  6. Tutti coloro (fornitori, prestatori di servizi, consulenti, revisori ecc.) che a vario titolo collaborano con la Società sono tenuti ad osservare le norme del Codice Etico per quanto loro applicabili. 
  7. Gli accordi con i collaboratori esterni (che includeranno l’impegno degli stessi a non effettuare pagamenti impropri) dovranno essere redatti nella forma prescritta e, comunque, per iscritto e dovranno essere sottoscritti prima dell’inizio dell’attività. 
  8. Il modello organizzativo e le procedure interne adottate dalla Società per lo svolgimento delle attività in genere e, in particolare, di quelle attività alle quali si fa riferimento nei successivi capitoli, devono conformarsi ai principi ed alle regole contenuti nel presente Codice Etico. 

Capitolo II

Etica nella gestione degli affari

  1. La Società nei rapporti di affari si ispira ai principi di correttezza, trasparenza ed onestà. Tutte le azioni, operazioni e transazioni poste in essere a vantaggio della Società o nel suo interesse devono essere ispirate alla legittimità sotto l’aspetto sia formale che sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure stabilite, e devono essere assoggettabili a verifica da parte degli organi interni di controllo. 
  2. Gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni devono astenersi dal promettere a terzi somme di denaro od altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Società, anche se soggetti ad illecite pressioni; omaggi, regali, ospitalità, od altri benefici non possono essere accettati od offerti nei rapporti con i terzi, salvo che siano di modico valore, ascrivibili unicamente ad atti di cortesia nell’ambito di corretti rapporti commerciali e, quindi, conformi alle procedure aziendali esistenti ed alle norme vigenti. 
  3. L’esponente aziendale od il collaboratore esterno che, nell’espletamento od a causa della propria attività, riceva omaggi o altra forma di utilità non consentite, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare quanto offertogli ed informarne senza ritardo il proprio superiore – nel caso si tratti di esponente aziendale – e l’Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231 (qui di seguito, il D.Lgs. 231/01). 
  4. L’esponente aziendale o il collaboratore esterno che, nell’espletamento della propria attività, venga a trovarsi in situazioni che possano, o ritenga che possano essere, rilevanti in relazione ai principi espressi nel presente capitolo, ne deve informare immediatamente l’Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01. 
  5. L’attività di sviluppo commerciale deve svolgersi correttamente nel regolare contesto di mercato, ed in leale competizione con i concorrenti, nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili. 
  6. La Società promuove il massimo rispetto delle norme relative alla correttezza commerciale, condannando ogni operazione priva di trasparenza che possa essere ricondotta a pratiche di Insider Trading. 
  7. I rapporti con la committenza, sia pubblica che privata, devono essere improntati a senso di responsabilità e spirito di trasparenza e di collaborazione. Non devono essere avanzate pretese nei confronti della committenza se non siano ritenute legittime. 
  8. La Società può aderire a richieste di contributi, limitatamente alle proposte provenienti da enti od associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi che siano di elevato valore culturale e benefico. 
  9. Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi della cultura, del sociale, dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell’arte, sono destinate solo ad eventi o ad organismi che offrano garanzie di serietà, e nei cui confronti possa escludersi ogni connivenza o condizionamento idonei ad alterare l’attività della Società o pregiudicare il rispetto del presente Codice Etico. 
  10. La Società, nella gestione delle proprie attività, garantisce la riservatezza e la disponibilità dei dati personali acquisiti ed osserva ogni normativa applicabile in materia. 

Capitolo III

Obblighi di informazione

  1. Qualora l’esponente aziendale od il collaboratore esterno venga a conoscenza di situazioni illegali, eticamente scorrette o, comunque, contrarie ai principi espressi dal presente Codice Etico, che, direttamente od indirettamente, vadano a vantaggio della Società o siano commesse nell’interesse della stessa, deve segnalarle immediatamente all’Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01, con esonero dal vincolo di osservanza dell’ordine gerarchico precostituito. 
  2. Le segnalazioni ricevute devono essere verificate senza ritardo e trattate dallo stesso Organismo di Vigilanza garantendo, in ogni caso, l’anonimato del segnalante. 
  3. I rapporti tra i dipendenti devono essere improntati alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà ed al reciproco rispetto. Pertanto, è sanzionabile da parte della Società l’abuso del dovere di informazione disciplinato dal presente capitolo a scopo di ritorsione o meramente emulativo. 

Capitolo IV

Rapporti con dipendenti e collaboratori

  1. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare e di sfruttamento.
  2. La Società evita qualsiasi forma di discriminazione, sia in fase di selezione che in quella di gestione e sviluppo di carriera del personale.
  3. Nei rapporti gerarchici, o comunque implicanti soggezione o disparità di posizioni, l’autorità deve essere esercitata con equità, rispetto e moderazione, evitando qualsiasi comportamento che violi l’integrità psico-fisica della persona.
  4. In particolare, va evitato qualsiasi esercizio del potere lesivo della dignità ed autonomia di dipendenti e collaboratori, e le scelte di organizzazione del lavoro devono sempre salvaguardare il valore dei singoli apporti, evitando ogni forma di discriminazione.

Capitolo V

Rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati

  1. Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione (PA) si deve intendere qualsiasi amministrazione dello Stato, di enti pubblici locali o comunitaria, nonché qualsiasi ente pubblico, agenzia od autorità amministrativa indipendente e relative articolazioni, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 
  2. Sempre ai sensi del presente Codice Etico, nella definizione di Ente Pubblico sono compresi tutti quei soggetti giuridici, anche se costituiti nelle forme del codice civile, che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli Enti gestori dei mercati regolamentati. 
  3. E’ fatto obbligo agli esponenti aziendali ed ai collaboratori esterni di tenere comportamenti trasparenti e coerenti con le disposizioni, anche contrattuali, che regolano i rapporti della Società con la Pubblica Amministrazione, e di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare i reati di corruzione, concussione, truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico, indebita percezione di contributi, finanziamenti od altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico, incluso l’ abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato c.d. “Market Abuse” (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). 
  4. Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o fatti direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare il compimento di un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio della Pubblica Amministrazione, anche se relativo ad un contenzioso giudiziale od extragiudiziale. Sono altresì tassativamente vietate le medesime condotte poste in essere da amministratori, dipendenti o collaboratori esterni per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale od amministrativo. 
  5. Qualora un esponente aziendale od un collaboratore esterno della Società riceva richieste esplicite od implicite di utilità di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare l’Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01. 
  6. Le disposizioni indicate negli articoli precedenti non si applicano alle spese di rappresentanza, ordinarie e ragionevoli od agli omaggi di modico valore, che corrispondano alle normali consuetudini nelle relazioni tra intermediari e soggetti indicati agli articoli 1 e 2 del presente Capitolo e sempre che non si sia in presenza di violazioni di legge. 
  7. Similarmente a quanto citato nei punti che precedono, sono vietati tutti i comportamenti riconducibili a forme di corruzione anche verso soggetti privati (siano essi Enti Pubblici privatizzati o società / soggetti di controllo, ecc.). 
  8. Ai fini della politica anticorruzione, la Società si conforma a quanto già definito nella “Politica anticorruzione globale” emessa dalla Dover Corporation nel dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni. 

Capitolo VI

Salute e Sicurezza Professionale dei lavoratori (Decreto Legislativo N. 81/2008 e s.m.i.)

La Società pone da sempre estrema attenzione alla Salute e Sicurezza professionale dei propri dipendenti, in conformità alle Leggi Cogenti applicabili (D.LGS. 81/2008 e norme collegate) ed alle proprie procedure interne. 

Fra gli altri, sono considerati aspetti essenziali:

  1. L’individuazione dei rischi specifici connessi alle proprie attività, con conseguente attivazioni di piani di eliminazione o, ove questo non sia possibile, riduzione degli stessi.
  2. La formazione del personale, sia per i nuovi assunti che per coloro che vengono assegnati a nuove mansioni / attività aziendali.
  3. La messa a disposizione di macchinari e risorse tecniche sicure e rispettanti le norme cogenti di riferimento applicabili.
  4. L’informazione al personale aziendale in merito alla salute e sicurezza del lavoro, attraverso riunioni periodiche e/o specifiche ed efficaci metodologie di comunicazione.

Capitolo VII

Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ha regolamentato la tracciabilità dei flussi finanziari in merito alle vendite organizzate verso Enti Pubblici (di qualsiasi natura), recependo completamente la Legge N. 136 del 08/2010 “Piano Straordinario contro le mafie”. Specifiche procedure interne definiscono metodologie e responsabilità relative. 

Capitolo VIII

Reati Ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)

La Società pone da sempre estrema attenzione all’inquinamento ed alla prevenzione ambientale secondo la normativa di riferimento (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). In particolare, sono trattati con pieno adempimento legislativo i seguenti aspetti:

  • “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”. 
  • “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”. 
  • Reati specifici previsti dal D.LGS. 152/2006 (“Testo Unico Ambientale”), con particolare riferimento a specifiche sanzioni in violazione dell’Art. 137 (inerente lo scarico delle acque e le relative autorizzazioni), al Comma 2 e Comma 5. 
  • “Disastro ambientale, delitti colposi contro l’ambiente, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività”. 
  • Istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.R.I.), come da D.Lgs. n.59 del 4 aprile 2023. 

Capitolo IX

Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019]

La Società ha recepito il dettame del D.L. n.124/2019 convertito in legge n.157/2019 sulla base del quale sono inclusi tra i reati-presupposto di cui al D.Lgs.231/2001 quelli del D.Lgs. n.74/2000 sotto riportati:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
  • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
  • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
  • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
  • Trasformazioni, scissioni e fusioni transfrontaliere (D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023).

Capitolo X

Reati introdotti dal D.Lgs.75/2020

La Società ha recepito ed analizzato i reati introdotti nel D.Lgs.231/2001 dal D.Lgs.75/2020 in materia di frodi, peculato, reati in materia di applicazione dell’IVA e contrabbando, definendone l’applicabilità e l’impatto per l’attività svolta.

  • Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) – (art. 24 D.Lgs. 231/01)
  • Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/2000) – (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)
  • Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/2000) – (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)
  • Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/2000) – (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)
  • Contrabbando (fattispecie prevista dal nuovo art. 25- sexiesdecies D.Lgs. 231/2001)
  • Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986) – (art. 24 D.Lgs. 231/01)
  • Peculato, escluso il peculato d’uso (art. 314, comma 1, c.p.) – (art. 25 D.Lgs. 231/01)
  • Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) – (art. 25 D.Lgs. 231/01)
  • Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) – (art. 25 D.Lgs. 231/01)

Capitolo XI

Reati introdotti dal D.Lgs. 184 del 8 novembre 2021 (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)

La Società ha recepito ed analizzato i reati introdotti nel D.Lgs.231/2001 dal D.Lgs.184/2021 in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti definendone l’applicabilità e l’impatto per l’attività svolta.

Capitolo XII

Reati introdotti nel D.Lgs.231/2001 dal D.Lgs.42/2004 in materia di reati sui beni culturali

La Società ha recepito ed analizzato i reati introdotti nel D.Lgs.231/2001 dal D.Lgs.42/2004 e norme successive in materia di reati sui beni culturali definendone l’applicabilità e l’impatto per l’attività svolta. 

Capitolo XIII

Reati introdotti dalla Legge n. 50 del 5 maggio 2023 e norme successive

La Società ha recepito ed analizzato i reati introdotti dalla Legge n. 50 del 5 maggio 2023, conversione del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), in materia di disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. 

Capitolo XIV

Reati introdotti dalla Legge n. 60 del 24 maggio 2023

La Società ha recepito ed analizzato i reati introdotti dalla Legge n. 60 del 24 maggio 2023, inerente a norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza.

Capitolo XV

Direttiva (UE) 2019/1937 (“whistleblowing”)

La Società ha recepito ed analizzato quanto previsto dalla Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (“whistleblowing”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Capitolo XVI

Provvedimenti Apportati dalla Legge n.206 del 27 dicembre 2023 che hanno interessato l’Art.25 – bis.1 del D.Lgs231/01

(Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy)

La Società ha recepito ed analizzato quanto previsto dalla normativa in materia di valorizzazione, promozione e tutela del Made in Italy.

Capitolo XVII

D.Lgs.231/2001 – Art. 25 – novies (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore)

La società ha recepito le disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica (c.d. legge anti-pezzotto).

Capitolo XVIII

Provvedimenti apportati dalla L. n.6 del 22 gennaio 2024 che hanno interessato l’Art. 25-septesdecies

La società ha recepito le disposizioni in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

Capitolo XIX

Altre regole di condotta

  1. Nello svolgimento di ogni attività, la Società opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di conflitto di interesse si ricomprende anche il caso in cui un esponente aziendale operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della Società per trame un vantaggio di natura personale. 
  2. Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con gli stessi rapporti di affari. 

Capitolo XX

Amministrazione societaria – Utilizzo di informazioni

  1. Tutti gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori esterni, i sindaci ed i liquidatori devono attenersi rigorosamente agli obblighi loro imposti dalla legge e, ciascuno per la propria posizione, osservano le disposizioni di cui al presente capitolo. 
  2. Tutti gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera ed accurata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 
  3. Tutti gli organi amministrativi sono tenuti ad offrire il massimo supporto a tutti gli organismi di controllo, che legittimamente chiedano loro informazioni e/o documentazione circa l’attività della Società. 
  4. Gli amministratori devono astenersi dal porre in essere operazioni sulle azioni della Società, ovvero altre operazioni comunque in pregiudizio dei creditori, fuori dai casi consentiti dalla legge, e devono astenersi dal porre in essere comportamenti comunque in conflitto di interessi con la Società. Ove tali situazioni siano inevitabili, chi è portatore di interessi in conflitto deve darne preventiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01. 
  5. Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Società, delle quali un amministratore, un dipendente, un collaboratore esterno, un sindaco od un liquidatore sia a conoscenza in ragione delle proprie funzioni o comunque del rapporto di lavoro, devono considerarsi riservate ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa. 
  6. Gli amministratori i dipendenti, i collaboratori esterni, i sindaci ed i liquidatori devono adottare ogni cura per evitare l’indebita diffusione di tali informazioni. 
  7. Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori esterni, i sindaci ed i liquidatori devono improntare il proprio comportamento alla massima riservatezza anche al di fuori dell’orario di lavoro, al fine di salvaguardare il know-how della Società in tutti i settori di attività.
  8. Le comunicazioni e le informazioni comunque dirette al pubblico, in qualunque forma effettuate, devono essere riservate alle funzioni a ciò espressamente preposte. Esse devono essere improntate ai principi di chiarezza, completezza e veridicità, in conformità alle leggi applicabili.

Capitolo XXI

Procedimento disciplinare

  1. Spetta all’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01, il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Codice Etico, direttamente o tramite soggetti delegati, con la collaborazione di tutte le Funzioni aziendali e della Società, consulenti ed enti esterni. 
  2. L’Organismo di Vigilanza è tenuto a trasmettere i risultati delle indagini svolte, con le eventuali proposte per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, informando, al contempo, il Presidente del Collegio Sindacale. 
  3. L’organo competente ad irrogare la sanzione è il Consiglio di Amministrazione, il quale, nel caso in cui uno o più dei suoi componenti siano coinvolti in una delle attività illecite previste nel presente Codice Etico, procede con l’astensione dei soggetti coinvolti. 
  4. Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Codice Etico e di irrogazione delle relative sanzioni devono avvenire nel pieno rispetto delle procedure di legge e sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro vigenti. Le eventuali sanzioni saranno proporzionate alla gravità della violazione tenendo, altresì, conto dell’eventuale reiterazione dei comportamenti illeciti. 
  5. Sono fatte salve tutte le procedure previste dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente dagli accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e di diritto alla difesa da parte del soggetto al quale è contestato il comportamento illecito. 

Capitolo XXII

Sanzioni

  1. L’organo competente, a seconda della gravità della condotta posta in essere dal soggetto risultato coinvolto in una delle attività illecite previste dal presente Codice Etico, dovrà prendere i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall’eventuale esercizio dell’azione penale da parte dell’autorità giudiziaria.
  2. Nell’applicazione delle sanzioni l’organo competente terrà conto dei seguenti elementi:
    a. circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti; 
    b. tipologia dell’illecito perpetrato; 
    c. gravità della condotta tenuta; 
    d. eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione; 
    e. eventuale recidività del soggetto. 
  3. I comportamenti in violazione del presente Codice Etico potranno portare alle conseguenze elencate a seconda dei soggetti interessati:
    a. dipendenti, un grave inadempimento rilevante anche ai fini del licenziamento; 
    b. amministratori, giusta causa per revoca del mandato con effetto immediato; 
    c. lavoratori autonomi, collaboratori esterni e, comunque, lavoratori parasubordinati, causa della risoluzione anticipata del rapporto, in virtù dell’inserimento di apposite clausole in tal senso nei rispettivi contratti.

    In queste ipotesi la Società ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

  4. L’individuazione e l’applicazione delle sanzioni dovrà tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, rispettando, ove applicabile, la disciplina di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente prevista dagli accordi e contratti di lavoro. 

Capitolo XXIII

Diffusione del Codice Etico

  1. La Società si impegna a far conoscere il presente Codice Etico ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 a tutti i soggetti interessati. 
  2. A tal fine, ciascun esponente aziendale riceverà una copia del presente Codice Etico entro 60 giorni dall’approvazione dello stesso a cura dell’Ufficio Personale. Per i neo assunti, tale consegna dovrà essere effettuata all’atto dell’assunzione. 
  3. Qualora il dipendente necessiti di relative informazioni e/o approfondimenti in merito, o desiderasse fare delle annotazioni o osservazioni, si rivolgerà all’Organismo di Vigilanza
  4. Il presente Codice Etico è adottato dalla Società a decorrere dalla data riportata in calce. 
  5. La Società si impegna a diffondere il presente Codice Etico a tutti i soggetti esterni, direttamente o indirettamente interessati, attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società medesima.

Capitolo XXIV

Emissione ed approvazione del Codice Etico

Il presente Codice Etico viene emesso dall’Organismo di Vigilanza ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di VSG Italy S.r.l.

Aggiornamento del presente Codice Etico: febbraio 2024